Dalla funzione rieducativa dell’art. 27 alla parità tra accusa e difesa: un’analisi
sistematica delle proposte del Presidente Onorario aggiunto della Cassazione
Il dibattito sulla crisi del sistema giudiziario italiano e sulla reale efficacia del regime
penitenziario si arricchisce di un contributo di profondo spessore tecnico e istituzionale.
Attraverso l’esame della nota dottrinale firmata a Roma il 14 febbraio 2023 dal dott. Marcello
Vitale, Presidente Aggiunto Onorario della Corte di Cassazione, emerge un quadro organico di
proposte volte a ridefinire i pilastri del processo penale e dell’esecuzione della pena in Italia, in
stretta aderenza al dettato costituzionale
IL SUPERAMENTO DEL CARCERE PER I REATI MINORI E IL
REINSERIMENTO SOCIALE
Il nucleo fondante della proposta di Vitale si concentra sulla necessità di dare sostanza ed
effettiva attuazione al principio sancito dall’articolo 27 della Costituzione italiana, secondo cui le
pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Per i detenuti che abbiano già scontato
un congruo periodo di detenzione (corrispondente alla metà più un giorno della pena inflitta con
condanna definitiva), il Presidente propone l’espiazione della restante sanzione in luoghi esterni
al carcere. Tale misura, subordinata al parere favorevole del magistrato di sorveglianza, prevede
lo svolgimento di lavori di utilità sociale congruamente retribuiti dallo Stato, garantendo un
proficuo reinserimento sociale anche per soggetti con un passato di elevato spessore criminale.
Parallelamente, per sfoltire la “restante miriade dei reati meno gravi”, la nota caldeggia
l’introduzione su larga scala della pena del lavoro di utilità sociale come alternativa diretta e
strutturale al carcere. A ciò si deve affiancare un ricorso massiccio alla depenalizzazione dei
reati cosiddetti bagatellari — operazione necessaria per alleggerire il carico di lavoro dei
magistrati, consentendo loro di concentrarsi sui casi di maggiore gravità — e un potenziamento
della riforma Cartabia in tema di procedibilità a querela di parte, pur con opportuni correttivi
volti a escludere i contesti gravati da aggravante mafiosa.
RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO E PARITÀ DELLE ARMI
Un capitolo centrale della riflessione è dedicato al diritto del cittadino a un giusto processo
(art. 111 della Costituzione), la cui efficacia è intrinsecamente legata alla rapidità dei tempi di
definizione. Vitale ricorda come le lungaggini processuali si traducano di fatto in una sanzione
aggiuntiva e ingiusta, capace di provocare la devastazione psicologica del soggetto, a prescindere
dall’esito di assoluzione o condanna. In linea con la giurisprudenza della Cassazione e con la
Legge Pinto, viene ribadito il parametro di tre anni per il primo grado e di due anni per il
secondo grado di giudizio.
Per superare le criticità attuali, la proposta insiste sulla reale attuazione del principio di parità
tra accusa e difesa. Il processo penale deve abbandonare definitivamente ogni residuo di natura
inquisitoria: le indagini preliminari e il dibattimento devono rimanere fasi nettamente separate.
La prova deve formarsi esclusivamente in sede di dibattimento nel contraddittorio tra le parti,
riducendo la fase investigativa a un valore puramente endoprocedimentale se non confermata
davanti al giudice terzo. Per evitare la prescrizione e garantire la certezza del diritto, si
suggerisce di fissare paletti legislativi rigidi, stabilendo la nullità degli atti compiuti dal Pubblico
Ministero oltre la scadenza dei termini prefissati.
CRITICA AI “MAXIPROCESSI” E TUTELA DEGLI INNOCENTI
La nota esprime una ferma censura nei confronti dei cosiddetti “maxiprocessi” spettacolari e
mediaticamente enfatizzati, caratterizzati da aule bunker affollate da centinaia di imputati
sottoposti a misure cautelari. I dati statistici richiamati dimostrano come, al termine dei tre gradi
di giudizio, solo una minima parte di tali soggetti riceva una condanna definitiva. Vitale invita al
rispetto rigoroso dell’art. 358 c.p.p., che impone al Pubblico Ministero l’obbligo di svolgere
accertamenti anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e dell’art. 408 c.p.p. sulla
richiesta di archiviazione dinanzi a elementi investigativi inidonei a sostenere l’accusa.
Un’applicazione rigorosa di tali norme eviterebbe la perpetrazione di macroscopici errori
giudiziari a danno di cittadini innocenti.
IL NODO DELL’ERGASTOLO OSTATIVO E LA DIGNITÀ DELLE CARCERI
Infine, l’analisi affronta il tema delicatissimo dell’ergastolo ostativo e del regime di cui all’art.
41-bis Ord. Penit. Vitale difende la legittimità della presunzione assoluta di pericolosità sociale
per i reati di criminalità organizzata, terrorismo ed eversione in assenza di collaborazione con la
giustizia. Basandosi su dati consolidati che indicano una recidiva pari a circa i due terzi per i
detenuti comuni che ritornano in libertà senza un percorso rieducativo completo, l’autore
sottolinea che per i reati di eccezionale gravità la salvaguardia della sopravvivenza dello Stato
impone l’inderogabilità della pena e l’esclusione dai benefici premiali esterni.
Ciò non deve tuttavia tradursi in una violazione dei diritti fondamentali dell’uomo. Per la
stragrande maggioranza della popolazione carceraria ristretta per reati comuni in strutture
fatiscenti e sovraffollate, Vitale denuncia le condizioni logistiche inaccettabili, i drammatici
episodi di suicidio e i casi di vessazione. La soluzione indicata risiede in un piano straordinario
di edilizia carceraria che renda le strutture efficienti, moderne e rispettose della dignità umana,
colmando un ritardo che vede l’Italia agli ultimi posti in Europa.
Nota della Redazione e Clausola di Esonero da Responsabilità: Il presente articolo costituisce
unicamente una sintesi giornalistica e un’analisi documentale delle tesi, delle proposte di riforma e delle
opinioni personali espresse formalmente dal dott. Marcello Vitale (già Presidente Aggiunto Onorario della
Corte di Cassazione) nel suo intervento scritto datato Roma, 14 febbraio 2023, come desunto dai documenti d’archivio analizzati.
Le considerazioni giuridiche, le critiche istituzionali e le interpretazioni normative contenute nel testo
rimangono espressione esclusiva del pensiero dell’autore citato. La direzione del giornale e l’editore declinano ogni responsabilità in merito al contenuto sostanziale di tali dichiarazioni, provvedendo alla loro pubblicazione unicamente nell’esercizio del diritto di cronaca e del dibattito scientifico-giuridico.
